PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA IGIENE PUBBLICA E DECORO URBANO OBBLIGO RACCOLTA DEIEZIONI CANINE - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER I PROPRIETARI E DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

14 10 Ottobre

Notizie e informazioni - 03 Ottobre 2023

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA IGIENE PUBBLICA E DECORO URBANO OBBLIGO RACCOLTA DEIEZIONI CANINE - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER I PROPRIETARI E DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI NEI LUOGHI PUBBLICI  O APERTI AL PUBBLICO

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo - animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, giardini pubblici e aree verdi, a causa della presenza di escrementi di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza ed in particolare dei bambini, anziani e non vedenti;

VALUTATO che l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

PRESO ATTO inoltre che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

ACCERTATO che tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari dei cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

VISTI:

La Legge quadro 14/08/1991, n° 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;

il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R 320/54;

la Legge 24.11.1981 n. 689 in materia di depenalizzazione del sistema penale;

la Legge Regione Abruzzo n.472013 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione”;

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a decorrere dalla data di esecutività della presente ordinanza, ai proprietari e detentori di cani a qualsiasi titolo, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. È fatto divieto ai proprietari eo conduttori a qualsiasi titolo dei cani, di lasciarli liberi di vagare incustoditi in tutte le aree urbane ed in ogni caso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, giardini pubblici e aree verdi, siti su tutto il territorio comunale, prescrivendo l'uso del guinzaglio nonché di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia, all'occorrenza o su richiesta delle autorita’ competenti;

2. È fatto divieto ai proprietari eo conduttori a qualsiasi titolo dei cani, di condurli nei pressi delle  aree giochi per bambini, site all'interno di spazi e giardini pubblici e plessi scolastici all’interno del territorio comunale;

 

3. È fatto obbligo ai proprietari eo conduttori a qualsiasi titolo dei cani, di provvedere immediatamente alla raccolta delle loro deiezioni, alla pulizia dei luoghi e a corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, giardini pubblici aree verdi e plessi scolastici all’interno del territorio comunale;

 

4. È fatto espresso divieto ai proprietari eo conduttori a qualsiasi titolo, di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane o gatto. Il presente divieto non si applica per l’abbeveramento.

5. È fatto obbligo ai proprietari eo conduttori a qualsiasi titolo dei cani, di portare con sé, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all'asportazione e contenimento delle feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell'animale, nonché di munirsi di un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni dell'animale; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta della polizia locale e delle altre forze dell’ordine, ai soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza

Dalle presenti disposizioni sono esonerati gli animali da guida per i ciechi, i cani della protezione civile dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine, nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricati di verificare l'esecuzione delle disposizioni impartite con la presente ordinanza.

La presente Ordinanza integra e sostituisce la precedente disposizione recante n.132015 ed ogni altra incompatibile.

AVVERTE

che, restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €.50,00 ad €.500,00;

che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente punto nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689/1981.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento potrà essere proposto Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo – sez. Distaccata di Pescara, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione sull’Albo pretorio on line comunale o in alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sull’Albo pretorio on line.

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